STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI
ART. 1 – COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
E’ costituita, con durata illimitata, l’Associazione Italiana Confindustria Alberghi o, in forma abbreviata, A.I.C.A.
L’Associazione, con sede legale a Roma, in viale Pasteur n. 10, aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema della rappresentanza dell’industria Italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa.
In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.
L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.
Su delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località della provincia.
ART. 2 – SCOPO
L’Associazione non ha scopo di lucro e, nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, si propone di:
TITOLO II
SOCI
ART. 3 – PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA
Possono aderire ad A.I.C.A. come soci effettivi:
a) le singole imprese ricettive situate nel territorio nazionale anche organizzate in forma di gruppi come disciplinato nel Regolamento.
b) le compagnie alberghiere operanti in Italia, ovvero le imprese esercenti l’attività alberghiera in forma industriale, intendendosi per tali le imprese, costituite sotto qualsiasi forma, che gestiscono in modo unitario ed organizzato, sotto uno o più marchi, 3 o più strutture ricettive; le imprese italiane e/o straniere, o loro stabili organizzazioni in Italia, che – pur operando sul territorio nazionale anche con una sola struttura ricettiva – esercitino con le modalità sopra specificate, l’attività alberghiera in forma industriale
Possono inoltre aderire all’Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dalla Giunta, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata.
Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.
Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.
Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell’Associazione e nell’analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.
ART. 4 – AMMISSIONE E DURATA
La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione e compilata sugli appositi moduli.
La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi.
I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.
Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell’azienda, la natura dell’attività esercitata, l’ubicazione dell’impresa, il numero dei dipendenti e quant’altro richiesto dall’Associazione.
Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo.
In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo, l’impresa può richiedere un riesame della domanda da parte della Giunta, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.
Contro la deliberazione negativa della Giunta è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.
L’adesione impegna il socio per un biennio, che decorrerà dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione.
All’atto dell’ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell’Associazione di:
L’Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Roma nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l’anno in corso.
L’adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.
Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l’adesione decorre dal mese di ammissione.
Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.
ART. 5 – DIRITTI DEI SOCI
I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.
Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell’Associazione.
I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.
Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato alla Giunta dell’Associazione.
Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all’Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall’apposito regolamento.
ART.6 – DOVERI DEI SOCI
L'adesione all’Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.
L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall’Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.
Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.
In particolare il socio deve:
L’Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.
ART.7 – CONTRIBUTI E QUOTE DI AMMISSIONE
I contributi associativi sono determinati annualmente dall’Assemblea, individuando un parametro che consenta un’equa distribuzione dei carichi contributivi tra i soci. Il contributo non può essere inferiore ad una quota minima contestualmente fissata dall’Assemblea. Le quote o i contributi riscossi non sono trasmissibili.
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
ART. 8 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO
La qualità di socio si perde:
In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'art. 4 “Ammissione e la durata”.
Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.
L’Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:
ART. 9 – SANZIONI
I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:
• sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell’Associazione;
• censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
• sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
• decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche direttive nell’Associazione;
• decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell’Associazione;
• sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
• espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice Etico Confederale.
Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Giunta.
E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 10 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:
1 - l’Assemblea
2 - la Giunta
3 - il Consiglio Direttivo
4 - il Presidente
5 - il Vice Presidente
6 - il Collegio dei revisori dei Conti
7 - i Probiviri
Art. 11 – ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate, dai rappresentanti dei Gruppi, come definiti nel Regolamento, nonché dai rappresentanti dei soci aggregati.
L’Assemblea si riunisce una volta all’anno, entro 6 (sei) mesi dalla fine di ogni esercizio, e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o un numero di soci che dispongano di almeno 1/4 (un quarto) dei voti spettanti a tutti gli associati, oppure ne faccia richiesta il Consiglio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.
La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti attribuiti a tutti i soci; trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti dei presenti.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati con delega scritta; ciascun associato, tuttavia, può essere portatore di una sola delega.
I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi statutari, vengono calcolati facendo riferimento al regolamento in materia.
Ai soci iscritti in corso d’anno ed ai soci aggregati è attribuito un solo voto.
Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa associata sarà annotato in apposito registro; di esso potranno prenderne visione solo le aziende in regola con il versamento dei contributi associativi.
Nell’inviare la convocazione l’Associazione è tenuta a comunicare all’azienda associata il numero dei voti cui ha diritto, e che sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui al primo comma del presente articolo, ed a tenere a sua disposizione la documentazione relativa.
All’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri ed il Direttore.
Art. 12 – CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea viene convocata dal Presidente a mezzo fax o posta elettronica da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.
La convocazione deve contenere le indicazioni del giorno, dell’ora e del luogo, nonché l’elenco degli argomenti specifici all’ordine del giorno; in caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata mediante telegramma, posta elettronica o fax, contenente le predette indicazioni, e il termine di spedizione può essere ridotto a 10 (dieci) giorni.
Eventuali integrazioni all’O.d.G. potranno essere apportate su richiesta di Soci che rappresentino almeno 1/4 (un quarto) del totale dei voti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente o dal più anziano di età dei Consiglieri.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell’Assemblea. Funge da segretario il Direttore dell’Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall’Assemblea.
ART.13 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
Spetta all’Assemblea:
ART.14 – DIRITTO DI VOTO
Hanno diritto al voto in Assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.
I voti sono attribuiti ai soci in ragione dei contributi associativi corrisposti nell’anno precedente, con le modalità individuate nel Regolamento.
ART.15 – GIUNTA
Sono componenti di diritto della Giunta:
In ogni caso nessuna tipologia di soci, come individuati all’art. 3 lett. a) e b), potrà avere un numero di rappresentanti in Giunta tale da poter esprimere la maggioranza assoluta dei voti.
Nel caso in cui il suddetto rapporto tra le tipologie dei soci, in ragione dell’alternanza dei rinnovi tra Giunta e Direttivo, non risultasse rispettato, lo stesso Presidente sollecita designazioni aggiuntive della tipologia dei soci di cui alla componente minoritaria, destinate a realizzare gli equilibri rappresentativi stabiliti al precedente comma.
I componenti elettivi durano in carica due anni e scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni dispari. Essi sono rieleggibili, ma per non più di tre bienni consecutivi allo stesso titolo.
Nel caso vengano a mancare uno o più componenti elettivi durante il biennio in carica essi sono sostituiti per cooptazione dall’organo stesso, nel rispetto della composizione paritetica. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso della Giunta.
ART. 16 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
La Giunta si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni, a mezzo fax o posta elettronica.
Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
La Giunta è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal più anziano di età dei Consiglieri.
Per la validità delle adunanze della Giunta è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto. Per le votazioni concernenti persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Direttore dell’Associazione o, in sua assenza, altra persona designata dalla Giunta stessa. Il verbale viene approvato nella riunione successiva.
Alla riunione sono invitati i Revisori contabili e i Probiviri, senza diritto di voto.
Il Presidente può altresì estendere l’invito a soggetti non componenti la Giunta in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.
ART.17 – ATTRIBUZIONI GIUNTA
Spetta alla Giunta:
ART.18 – CONSIGLIO DIRETTIVO, COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Il Consiglio Direttivo è composto da:
In relazione agli argomenti all’ordine del giorno il Presidente può, nelle sue autonomie, anche prevedere inviti per singole sedute dell’organo. Gli invitati alla riunione consiliare partecipano senza diritto al voto.
I componenti eletti che non facciano già parte della Giunta ne entrano a far parte.
In ogni caso nessuna tipologia di soci, come individuati all’art. 3 lett. a) e b), potrà avere un numero di rappresentanti in Consiglio tale da poter esprimere la maggioranza assoluta dei voti.
I componenti elettivi durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. Essi sono rieleggibili ma per non più di quattro bienni consecutivi.
Nel caso vengano a mancare uno o più componenti elettivi durante il biennio in carica essi sono sostituiti per cooptazione dall’organo stesso, nel rispetto della composizione paritetica. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni, a mezzo fax o posta elettronica.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica.
In caso di necessità, è ammesso che le riunioni del Consiglio si tengano per audio/videoconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e del Presidente nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare i documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Direttore; le modalità tecniche per lo svolgimento dell’audio/videoconferenza sono indicate nella convocazione.
Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche. Quando una votazione termina in parità, se la votazione è a scrutinio palese, prevale il voto di chi presiede; se è a scrutinio segreto si procede ad una ripetizione della votazione o al ballottaggio in caso di parità di preferenze nelle votazioni su persone.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore e sono a disposizione dei componenti.
ART. 19 – ATTRIBUZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO
Spetta al Consiglio Direttivo:
ART. 20 – PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria degli anni pari, su proposta della Giunta.
A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione,con il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.
La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto della Giunta quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari.
Sulla base della relazione della Commissione la Giunta, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all’elezione da proporre all’Assemblea. L’Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.
Il Presidente dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e può essere rieletto per un secondo biennio consecutivo a quello della prima elezione. Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.
In ordine all’elezione del nuovo Presidente è prevista (di massima) l’alternanza della componente di appartenenza, con riferimento all’art. 3, co. 1, del presente Statuto. Spetterà alla Giunta valutare eventuali eccezioni, che saranno deliberate a maggioranza qualificata.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.
Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività del Vice Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.
Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.
ART. 21 – VICE PRESIDENTE
Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un Vice Presidente.
A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il biennio e propone il nome del Vice Presidente, che dovrà essere individuato – con riferimento all’art. 3, co. 1, del presente Statuto – nell’ambito della componente diversa rispetto a quella di appartenenza del Presidente.
La Giunta vota il programma e la proposta concernente il Vice Presidente per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.
L'Assemblea vota contestualmente il programma e il Vice Presidente con le relative deleghe affidate. Tali deleghe potranno riguardare l’approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l’attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.
Il Vice Presidente dura in carica due anni e scade contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, decade con la nomina del successore.
E’ rieleggibile per non più di quattro bienni successivi a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un biennio.
Nel caso che venga a mancare durante il biennio di carica è sostituito, su proposta del Presidente, dalla Giunta e rimane in carica sino alla scadenza del Presidente.
ART. 22 – COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE
Ai fini di esperire in via riservata, in occasione della nomina del Presidente associativo, la più ampia consultazione degli associati, è costituita una Commissione di designazione composta da tre membri, scelti tra rappresentanti dei soci dell’Associazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.
La Commissione deve esaurire il proprio mandato nei 30/60 giorni successivi a quello dell’elezione con ampia discrezionalità di procedura e con possibilità di avvalersi di una segreteria tecnica.
La stessa ha altresì il compito di raccogliere le candidature dei rappresentanti generali da eleggersi nella Giunta.
Essa resta in carica per la durata prevista per l’espletamento delle sue funzioni.
ART. 23 – IL DIRETTORE
Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente.
Il Direttore coadiuva il Presidente ed il Vice Presidente nelle esecuzioni delle attività associative ed attua le direttive del Presidente nonché le disposizioni adottate dagli organi dell’Associazione.
Il Direttore è responsabile del funzionamento di tutti gli uffici associativi e provvede al buon andamento dei medesimi.
Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione ed alla preparazione del bilancio consuntivo e preventivo, sotto la diretta responsabilità del Presidente.
Propone al Presidente l’articolazione della struttura organizzativa degli uffici e provvede all’assunzione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale.
Provvede altresì ad eventuali contratti di lavoro autonomo e consulenze.
ART. 24 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
L'Assemblea ordinaria degli anni dispari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell’Associazione, in una lista di almeno sette candidati.
A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.
Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.
Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.
I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.
ART. 25 – PROBIVIRI
L’Assemblea di ogni quadriennio dispari elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.
La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.
A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i tre Probiviri con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt.51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.
In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
L’interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 “Sanzioni”, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, due Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.
L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti tre Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.
I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.
ART. 26 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE
Per rappresentanti delle imprese aderenti all’Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa muniti di specifica procura.
La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.
Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli art. 24, “Collegio dei Revisori contabili”, e art. 25, “Probiviri”, del presente statuto.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche di Presidenza e del Consiglio Direttivo dell’Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.
Nel caso di assenza non giustificata, i componenti degli organi, che non intervengono alle riunioni per più di tre volte consecutive, decadono dalla carica.
Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
TITOLO IV
FONDO COMUNE ED ESERCIZIO FINANZIARIO
ART. 27 – FONDO COMUNE
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione
Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione.
Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
ART. 28 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI
L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci, preventivo e consuntivo, sono predisposti ogni anno dal Consiglio Direttivo per l’esame da parte della Giunta e dell’Assemblea e per le successive deliberazioni.
Il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori Contabili, viene sottoposto all’esame dell’Assemblea, per la sua approvazione.
Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento confederale.
In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
TITOLO V
MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 29 – MODIFICAZIONI STATUTARIE
Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.
In casi particolari, la Giunta può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.
Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.
ART. 30 – SCIOGLIMENTO
Quando venga domandato lo scioglimento dell’Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.
Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.
L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.
ART. 31 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento si rinvia allo Statuto di Confindustria ed ai suoi regolamenti.
NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE
I
Dall’entrata in vigore del presente Statuto, è previsto un periodo transitorio di applicazione sino al 30 giugno 2014, secondo quanto di seguito previsto.
II
Le competenze ed i poteri della Giunta e del Consiglio Direttivo come previsti dal presente Statuto, per tutta la durata della fase transitoria o comunque fino alla costituzione degli organi stessi, spetteranno ad un Board tecnico di reggenza costituito complessivamente da 24 componenti in numero pari (12 e 12), come individuati nel progetto di fusione.
Il Presidente e il Vice Presidente del Board, analogamente individuati nel progetto di fusione tenendo conto della necessità di rappresentare le due componenti associative, resteranno in carica fino al momento dell'elezione del Presidente e Vice Presidente della nuova associazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2014.
In caso di dimissioni di un membro del Board, i componenti rimanenti procederanno alla nomina del sostituto, che dovrà essere espressione della componente associativa a cui appartiene il dimissionario.
I Probiviri ed i Revisori dei Conti, saranno costituiti dai componenti attualmente in carica nelle singole associazioni e resteranno in carica fino a all’elezione degli organi definitivi.
III
Al fine di rendere effettivo lo sfalsamento degli anni di elezione tra i diversi organi associativi così come previsto dal presente statuto, si procederà con l’elezione della Giunta, dei Probiviri e dei Revisori Contabili entro il 30 giugno 2013 ed a seguire degli altri organi, che dovrà completarsi non oltre il 30 giugno 2014.